I compiti fondamentali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni riguardano tre ambiti: Civile, Penale ed Amministrativo.
- CIVILE: al Pubblico Ministero Minorile è riconosciuta, oltre all’azione penale, anche una legittimazione straordinaria all’esercizio delle azioni civili, esclusiva per l’avvio di una procedura volta all’eventuale adottabilità e concorrente con quella spettante ai genitori ed ai parenti nelle procedure di controllo, di limitazione della responsabilità genitoriale o di decadenza dalla stessa;
- PENALE: in tale settore l’attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è sostanzialmente identica a quella della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario. Tale compito consiste nell’ apertura e nello svolgimento delle indagini preliminari nell’ambito dei procedimenti penali. Diversi rispetto alla Procura Ordinaria sono i destinatari dell’azione, trattandosi di soggetti d’età inferiore ai 18 anni, che quindi richiedono un intervento caratterizzato da una costante attenzione alla personalità del minore, alle sue risorse ed ai processi educativi;
- AMMINISTRATIVO: il Pubblico Ministero Minorile ha, infine, un compito di vigilanza sulle strutture che ospitano i minori situate nel territorio del distretto di competenza.
Quanto all'ambito civile, la Procura per i Minorenni ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e avanzare istanze al Tribunale per i Minorenni chiedendo l’emissione di provvedimenti a tutela.
La Procura, dopo un'eventuale più approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio o la sezione di Polizia Giudiziaria dell’Ufficio, o – in casi eccezionali – la Polizia Giudiziaria che opera sul territorio, formula al Tribunale per i Minorenni le richieste per l'apertura di procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., ovvero le richieste di valutazione dello stato di abbandono del minore, ai sensi degli artt. 8 e ss Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Può in alternativa disporre l’archiviazione degli atti in caso di inesistenza dei presupposti per una iniziativa dell’A.G. minorile o anche la restituzione degli atti ai servizi affinché gli stessi possano meglio approfondire la situazione segnalata.
Nei casi in cui si ritenga che il minore versi in una situazione di grave pericolo per la sua integrità fisica e psichica la pubblica autorità amministrativa può autonomamente ricorrere all’applicazione dell’art. 403 del C.C., con conseguente collocamento del minore “in luogo sicuro”. Provvedimento amministrativo che andrà trasmesso al più presto alla Procura per i Minorenni per la sua eventuale ratifica.
Vi sono casi in cui la segnalazione all’autorità giudiziaria è obbligatoria:
- le fattispecie in cui un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/1983);
- le fattispecie in cui un minore è un minore straniero non accompagnato, cioè una persona straniera minore degli anni 18 che si trovi per qualsiasi causa sul territorio nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2 c. 1 lett. e) e artt. 18 e 19 D.Lgs. 142/2015);
- le fattispecie in cui un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 del codice civile);
- le situazioni in cui vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/1934, introdotto dalla legge n. 269/1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- le fattispecie in cui vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25-bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/1934);
- le fattispecie in cui occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/1983).
In altre situazioni la segnalazione, pur non obbligatoria, può essere opportuna. Si tratta di fattispecie in cui è ravvisabile un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, tale da richiedere come misura necessaria la limitazione della responsabilità dei genitori. I servizi sociali o sanitari, le strutture scolastiche, ed eventualmente altri soggetti, procederanno ad una segnalazione, evidenziando i motivi che rendono necessaria l’attivazione della Procura per i Minorenni e del Tribunale per i Minorenni.
Quanto all’ambito penale l’Ufficio, attraverso le figure del Procuratore e dei Sostituti Procuratori (nella specie un unico Sostituto Procuratore), in ossequio al principio della obbligatorietà dell’azione penale, esercita l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori di anni diciotto nell’ambito del Distretto a seguito del pervenimento all’Ufficio di rapporti, referti, denunce, querele, istanze, richieste concernenti reati commessi da minori, o a seguito dello sviluppo di indagini preliminari aperte di propria iniziativa.
Il procedimento penale minorile è regolamentato dal D.P.R. 22/9/1988, n .148 e dal Codice di Procedura Penale, salvo per le sue disposizioni incompatibili con i dettati del D.P.R. n. 448/1988 ed è caratterizzato da una costante attenzione alla personalità del minore dalla diversificazione della risposta che deve essere adeguata alla gravità del fatto, alle esigenze educative del minore, alla necessità di non causare interruzioni dannose al processo evolutivo della sua personalità. In quest’ottica si applicano gli istituti del proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale e la sospensione del processo con messa alla prova. Quest’ultimo istituto è incentrato su interventi di aiuto e sostegno al minore, alla sua famiglia e al contesto allargato di relazioni.
Quanto all'ambito amministrativo, le innovazioni introdotte con la Legge 28 marzo 2001, n.149hanno altresì attribuito alla Procura della Repubblica per i Minorenni il controllo sulle strutture che ospitano minori attraverso:
- visite ispettive alle comunità;
- trasmissione semestrale da parte delle comunità degli elenchi dei minori ricoverati;
Infine, la Procura per i minorenni è competente a richiedere i provvedimenti previsti dal R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 agli artt. 25 (affidamento al servizio sociale minorile o collocamento in comunità, misure applicabili a minori con condotta irregolare) e 25-bis (provvedimenti a tutela dei minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale diretti all’assistenza anche psicologica, al recupero e al reinserimento del minore).